Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.