Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)
1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.