Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «19 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «pari a 19 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.