Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compresi quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.