Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.