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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1000. in Assemblea riferita al C. 1759

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/03/2024  [ apri ]
2.1000.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.
  1-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 1. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento nonché al fermo degli impianti per trenta giorni. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 1-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.