Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.