Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies.1.
(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.