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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2-quinquies.0111. in Assemblea riferita al C. 1759

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/03/2024  [ apri ]
2-quinquies.0111.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.