Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il comma 5 è abrogato.