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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 1759

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/03/2024  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

  1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria» con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.
  2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1, possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.
  3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.
  4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.