stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2-quinquies.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1759

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2024  [ apri ]
2-quinquies.03.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.1.
(Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.pa. in A.S.»)

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
  3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
  4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.