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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.3.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
18.3.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more delle revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non Ue residenti all'estero che hanno sostenuto la prova per l'ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle graduatorie, sono ammessi a presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione nei predetti corsi per l'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del successivo periodo e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che risulteranno aver conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e i posti complessivi assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
  3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

ident. 18.4.18.5.