stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
9.3.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto a favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, sono istituite Unità di missione PNRR territoriali, coordinate da ciascuna regione o provincia autonoma competente con il compito di definire un piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito regionale. L'Unità di missione PNRR territoriale è presieduta dal presidente della stessa regione o provincia autonoma, che si raccorda con il prefetto del capoluogo di regione, partecipano il prefetto del capoluogo di regione e gli altri prefetti di volta in volta interessati, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentati delle Amministrazioni centrali titolari interessate dagli interventi PNRR. Alle riunioni delle Unità di missione territoriali partecipano, ove richiesto, gli altri soggetti attuatori pubblici e privati.
  2. Le Unità di missione PNRR territoriali si interfacciano con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la quale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento. Il piano di azione viene predisposto dalla regione o provincia autonoma in raccordo con le prefetture e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dall'Unità di missione territoriale alla Struttura di missione PNRR, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.