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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.26.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
9.26.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 30 aprile 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5-ter. Entro il 30 giugno 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 5-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.