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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.87.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
8.87.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.

ident. 8.85.8.86.