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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.79. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
8.79.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato,» sono soppresse.

   b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione».

   c) all'articolo 35, comma 3:

    1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca»;

    2) alla lettera e-ter), le parole: «o del master universitario di secondo livello» sono soppresse;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono aggiunte le seguenti: «in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca,».

  18-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-bis:

   a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: «o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale» sono soppresse.

   b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1».

   c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità».