Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:
«6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».