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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.43. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
8.43.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».