Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.”»;
c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:
“6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.”».