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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.12.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
8.12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».
  1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.