Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Le disposizioni di cui al comma 19 e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano alle operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente.».