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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.119.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
8.119.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

   «19-bis. Le disposizioni di cui al comma 19 e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano alle operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente.».