stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.111. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
8.111.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e rafforzare la capacità amministrativa delle città metropolitane, in attesa della revisione ordinamentale, e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gli statuti delle stesse possono prevedere l'istituzione della giunta metropolitana, composta dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri metropolitani non superiore a quattro, tra cui il vice sindaco, nominati dal sindaco metropolitano, garantendo la presenza di entrambi i sessi. La giunta collabora con il sindaco nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco, al consiglio o alla conferenza. In caso di cessazione dalla carica del sindaco la giunta decade; in tal caso le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Ai componenti della giunta si applicano le disposizioni in tema di status previste per i componenti delle giunte dei comuni dei rispettivi capoluoghi.