Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)
1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.