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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
8.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)

  1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.».

ident. 8.05.8.06.