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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.016.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
8.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano e ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'articolo 52, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  2. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.