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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
8.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

ident. 8.02.