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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.5.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
5.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ident. 5.4.