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Legislatura XIX

Proposta emendativa 44.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
44.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

  1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
  2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

   a) informazioni sugli ingredienti;

   b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   c) avvertenze d'uso sul prodotto;

   d) avvertenze sanitarie, quali: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità»; «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari»; «Tenere fuori dalla portata dei bambini».

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 44.010.44.011.44.012.