Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».