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Legislatura XIX

Proposta emendativa 44.013.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
44.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

  1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
  2. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto del Ministro della salute;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.