Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)
1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
2. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:
a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto del Ministro della salute;
e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.