Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Proroga termini deliberazioni Tari)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.