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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.017. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
41.017.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
  2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
  4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
  5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

ident. 41.016.