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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.011.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
41.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico.».

ident. 41.010.41.012.