stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.3. in Assemblea riferita al C. 1752-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2024  [ apri ]
40.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.
(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

   1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».

ident. 40.2.