Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».