Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)
1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.