Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».