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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
40.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni e agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

ident. 40.06.40.08.40.09.