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Legislatura XIX

Proposta emendativa 39.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
39.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), le parole: «di trasporto collettivo.» sono sostituite dalle seguenti: «di trasporto collettivo e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali».

   b) al medesimo comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2026, lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.