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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.87.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
38.87.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:

  18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.