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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.147.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
38.147.
inammissibile

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

  21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.