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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.116.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
38.116.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

   d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.