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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.111.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
38.111.
inammissibile

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia, fino ad 1 MW, la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo princìpi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente:

   «c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti volti a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione dei provvedimenti.