Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento».