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Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.015.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
38.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2019) 640 final, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
  2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.