stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 38.013.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2024  [ apri ]
38.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Agevolazioni fiscali per la riqualificazione delle aziende termali)

  1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali, quali centri per la promozione di stili di vita sani e il miglioramento del benessere psicofisico, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.
  3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili o impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare o attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi concernenti il ricorso al lavoro interinale.
  7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'Iva.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 38.014.