Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».