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Legislatura XIX

Proposta emendativa 36.24.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2024  [ apri ]
36.24. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e del 2016 con le seguenti: del 2016, del 2022 e del 2023.

I Relatori