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Legislatura XIX

Proposta emendativa 35.3.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
35.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.