Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:
«42.1. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42.».